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Avvocato Massimo Ferrante

trasferimento del minore

TRASFERIMENTO DEL MINORE IN CORSO DI GIUDIZIO RESIDENZA ABITUALE E PRINCIPIO DELLA PERPETUATIO COMPETENTIAE

 

Cassazione civile sez. I n. 27930 del 20/10/2025

Abstract

Con l’ordinanza in commento la Corte si è pronunciata sul regolamento di competenza sollevato ex art. 47 c.p.c. dal Tribunale di La Spezia, fissando il criterio della residenza abituale e il principio della perpetuatiocompetentiaequali principi cardine perstabilire la competenza territoriale nell’ambito dei giudizi in materia di responsabilità genitoriale e tutela dei minori.

La vicenda

La pronuncia trae origine da un procedimentoinstauratosi davanti al Tribunale di Massa e avente ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore di due ex coniugi.

In pendenza di giudizio, la madre, presso la quale la bambina era collocata, trasferiva la residenza della minore in un altro Comune.

Il conflitto di competenza

A seguito del trasferimento, il Tribunale di Massa dichiarava la propria sopravvenuta carenza di competenza ai sensi dell’art. 473-bis.11 c.p.c., individuando nel Tribunale di La Spezia il giudice territorialmente competente.

Quest’ultimo, investito della causa con ricorso in riassunzione, contestava la valutazione del giudice remittente e adiva la Corte di Cassazione mediante regolamento ex art. 47 c.p.c.

La decisione della Corte

La Corte accoglie la tesi prospettata dal Tribunale di La Spezia.

Richiamando i principi contenuti nella legge delega n. 206/2021, la Cassazione afferma che dal combinato disposto degli artt. 473-bis.47 e 473-bis.11 c.p.c., come modificati dalla Cartabia, deriva un criterio prevalente di competenza, fondato sulla residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda.

Il concetto di residenza abituale

La nozione di residenza abituale trova fondamento nella legge delega n. 206/2021, la quale la definisce come:

“il luogo in cui si trova di fatto il centro della vita del soggetto al momento della proposizione della domanda”.

Secondo la Corte l’individuazione della stessa implica una valutazione di fatto che prescinde da dati meramente quantitativi e che, piuttosto, si basa su una pluralità di indicatori, da considerarsi anche in chiave prognostica, al fine di identificare:

  • il centro stabile di vita e di interessi del minore;
    • il giudice più idoneo a garantirne una tutela efficace ed effettiva.

Centro stabile di vita e di interessi

Per centro stabile di vita e di interessi deve intendersi il luogo in cui il minore vive abitualmente, svolge le proprie attività quotidiane, mantiene i suoi legami affettivi e coltiva i suoi interessi.

Il trasferimento del minore in pendenza di giudizio

Sulla delicata questione del trasferimento del minore in pendenza di giudizio, la Corte afferma che vige il principio della perpetuatio competentiae, in base al quale:

“la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive”.

Pertanto, anche in caso di trasferimento successivo alla proposizione del giudizio, la competenza resta radicata presso il giudice del luogo in cui il minore aveva la sua residenza abituale al momento della domanda.

Tale criterio opera anche quando il trasferimento del minore sia avvenuto prima dell’instaurazione del giudizio, purché la domanda venga proposta entro un anno da tale trasferimento.

 Ratio del principio e conclusioni

Alla luce di tale ordinanza, la competenza territoriale nei procedimenti de responsabilitate va individuata nel giudice del luogo in cui, al momento della proposizione della domanda, il minore ha stabilito il proprio centro di vita: quello in cui vive stabilmente, svolge le attività quotidiane e intrattiene le sue relazioni e interessi.

L’esclusione di qualsiasi rilevanza alle variazioni intervenute in pendenza di giudizio o prima – purché entro l’anno – mira a scongiurare che il trasferimento del minore possa essere utilizzato in modo strumentale, al solo fine di sottrarlo al giudice naturalmente competente.

In tal modo si garantisce stabilità al procedimento e si assicura una tutela effettiva ed efficace del superiore interesse del minore.

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