Il presente articolo analizza in dettaglio un’importante ordinanza emessa da un Tribunale che affronta il tema cruciale della responsabilità civile dello Stato italiano per la tardiva e inadeguata attuazione della Direttiva 2004/80/CE (relativa all’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti).
L’ordinanza, emessa a scioglimento di riserva, si inserisce in un contenzioso promosso da un cittadino, familiare di una vittima di omicidio violento, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri (la Resistente). Il caso è emblematico della battaglia legale che le vittime e i loro congiunti hanno dovuto sostenere per vedersi riconosciuto un indennizzo equo e adeguato conformemente ai principi del diritto dell’Unione Europea, a fronte di una legislazione nazionale ritenuta per anni lacunosa o insufficiente.
La decisione del Giudice non solo ribadisce il diritto all’indennizzo e condanna la Resistente, ma offre anche una panoramica esaustiva della giurisprudenza europea e nazionale che ha portato a questo esito, disattendendo le eccezioni sollevate dalla difesa statale.
Il Ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Catania ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., domandando l’accertamento e la declaratoria della responsabilità civile dello Stato italiano per l’omessa e tardiva attuazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2004/80/CE, con conseguente riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Il fatto storico e la posizione di vittima indiretta
Il Ricorrente era congiunto di un ragazzo quindicenne, vittima di una brutale aggressione culminata nell’omicidio, perpetrato mediante l’uso di un coltello della lunghezza di 19 cm. L’autore del delitto veniva riconosciuto colpevole con sentenza definitiva della Corte di Cassazione del 25 giugno 2010.
Tale circostanza rendeva incontestabile la sussistenza, in capo al Ricorrente, dei presupposti normativi per essere qualificato come familiare di vittima di reato intenzionale violento.
La Direttiva 2004/80/CE e la persistente inerzia dello Stato italiano
Il fulcro della controversia riguardava l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, disposizione che impone agli Stati membri l’istituzione di un meccanismo di indennizzo equo e adeguato a favore delle vittime di reati dolosi violenti commessi nel proprio territorio.
Il termine di recepimento, fissato al luglio 2005, era ampiamente decorso senza che l’Italia avesse dato piena e corretta attuazione alla Direttiva.
La censura europea si è concretizzata in ripetuti rilievi, culminati nella condanna inflitta all’Italia dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza dell’11 ottobre 2016, per il mancato approntamento di un sistema indennitario conforme al diritto dell’Unione.
L’inadeguatezza della disciplina interna risultava evidente, secondo il Ricorrente, anche alla luce delle successive normative nazionali – inclusa la legge n. 122/2016 e i decreti interministeriali del 31 agosto 2017 e del 22 novembre 2019 – ritenute insufficienti, non proporzionate e lesive del principio di equità sancito dalla Direttiva, in quanto idonee a colmare solo parzialmente il deficit di tutela.
Di conseguenza, il Ricorrente chiedeva al Giudice di disapplicare la normativa interna incompatibile con il diritto dell’Unione e di riconoscere il diritto a un ristoro economico effettivo, condannando la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento di un equo risarcimento e/o indennizzo.
Le valutazioni del Tribunale
Il Tribunale ha aderito in modo esplicito e lineare all’orientamento consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte di Cassazione, ritenendo integrati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l’accoglimento della domanda indennitaria.
La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione
Il Giudice ha richiamato il principio, ormai pacifico, della responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per i danni cagionati ai singoli dalla violazione del diritto dell’Unione, con particolare riferimento all’omessa o tardiva trasposizione di una Direttiva.
La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 26757 del 24 novembre 2020 e n. 26758 del 25 novembre 2020, ha affermato in modo inequivoco la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2004/80/CE. Tali obblighi imponevano allo Stato di predisporre un sistema indennitario esteso a tutte le vittime di reati intenzionali violenti, indipendentemente dalla loro residenza o dalla natura transfrontaliera del caso.
Il concetto di indennizzo “equo e adeguato”
Elemento centrale della decisione è la nozione di “equo e adeguato indennizzo”.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 16 luglio 2020 resa su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione, ha chiarito che:
un indennizzo forfettario stabilito senza considerare la gravità delle conseguenze del reato non soddisfa i requisiti di equità e adeguatezza richiesti dalla Direttiva;
il ristoro deve costituire un contributo reale e significativo alla compensazione del danno materiale e morale patito dalla vittima;
non può risolversi in una misura simbolica o manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
La Corte di Cassazione ha recepito tali principi, ribadendo che un importo forfettario irrisorio si pone in contrasto con il diritto dell’Unione, dovendo l’indennizzo tener conto della specificità del reato e dell’intensità delle sue conseguenze.
La determinazione dell’importo
In un caso analogo relativo a una vittima di violenza sessuale (Cass. n. 26757/2020), la Corte di Cassazione aveva ritenuto congruo un indennizzo pari a € 50.000,00, superando l’importo di € 4.800,00 previsto dalla disciplina ministeriale.
Nel caso in esame, caratterizzato da un delitto di eccezionale gravità – l’uccisione immotivata di un minore – il Tribunale ha ritenuto che l’indennizzo dovesse essere proporzionato alla massima offensività del fatto e, pertanto, superiore alla soglia di € 50.000,00.
Richiamando i valori medi delle Tabelle del Tribunale di Milano in materia di perdita del rapporto parentale, nonché precedenti giurisprudenziali che avevano riconosciuto importi elevati in casi di omicidio (tra cui l’ordinanza del Tribunale di Roma del 26 giugno 2015, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4235/2021, con liquidazioni fino a € 300.000,00 per ciascun genitore), il Giudice ha determinato l’indennizzo spettante al Ricorrente nella somma di € 300.000,00, attualizzata alla data della decisione.




